La legge regionale n. 20 del 6 novembre 2002 – Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale –, ed il relativo regolamento attuativo n. 1 dell’8 marzo 2004 come più volte integrato e modificato, prevedono nel dettaglio i requisiti strutturali ed organizzativi che devono possedere le strutture socio-assistenziali e socio-educative al fine di ottenere la necessaria autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione al funzionamento, rilasciata ai sensi della L.R. 20/02, abilita all’esercizio delle seguenti strutture con funzione abitativa, tutelare o protetta:
• comunità familiare per minori
• comunità alloggio per disabili
• comunità alloggio per anziani
• casa albergo per anziani
• comunità alloggio per adulti
• comunità familiare per adulti
• alloggio sociale per adulti in difficoltà
• centro di pronta accoglienza per adulti
• comunità educativa per minori
• comunità di pronta accoglienza per minori
• comunità alloggio per adolescenti
• CO.S.E.R. per disabili
• casa di riposo per anziani
• casa famiglia (per adulti)
• centro di accoglienza per ex detenuti
• casa di accoglienza per donne (anche con figli minori), vittime di violenza o tratta
• residenza protetta per disabili
• C.S.E.R. per disabili
• residenza protetta per anziani
Sono soggette ad autorizzazione le modificazioni delle strutture e dei servizi, già autorizzati ai sensi della L.R. n.20/2002, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal relativo regolamento regionale nonché le trasformazioni di tipologia di struttura, l’ampliamento, il trasferimento della sede della titolarità.
La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare della struttura e dei servizi al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura. La domanda deve essere inoltrata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Giunta Regionale corredata dai relativi allegati. Nel caso di più tipologie, previste all’interno della stessa struttura, il soggetto titolare richiede l’autorizzazione per ciascuna tipologia. Il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia l’autorizzazione avvalendosi del parere della Commissione Tecnica Consultiva istituita presso l’Ambito Sociale 14 composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un medico del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR competente per territorio.
La Commissione esprime il proprio parere entro 50 gg. dal ricevimento della documentazione e lo trasmette al Comune competente.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 90 gg. dalla presentazione della domanda, fatta salva la possibilità di richiesta di integrazioni, che sospende il termine del procedimento che riprende a decorrere dal momento della ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Insieme alla domanda di autorizzazione è necessario presentare la seguente documentazione:
• relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria quotata e datata, con l’indicazione della superficie e dell’uso di ogni singolo vano, nonché delle planimetrie degli spazi esterni e delle pertinenze connesse alla struttura per la specifica attività, sottoscritte dal tecnico estensore e dal soggetto titolare;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal soggetto richiedente, attestante il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza con indicazione della data di rilascio e dell’autorità amministrativa che ha rilasciato i certificati e gli altri atti amministrativi;
• scheda “allegato A”, relativa alla struttura per la quale si richiede l’autorizzazione, compilata nella colonna riservata alla risposta e firmata in ogni pagina ai sensi del D.P.R. 445/2000;
• documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’ ”allegato A” contrassegnati con un asterisco (es. Carta dei Servizi, Regolamento di funzionamento e, se struttura per minori, Progetto Educativo, ecc.);
• dichiarazione, a firma del soggetto richiedente, attestante la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime, con l’indicazione del numero delle ore settimanali di servizio previste e della relativa qualifica professionale;
• per le società e le associazioni: copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
• dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, ove richiesta ai sensi della normativa vigente in materia.
Successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, il titolare della struttura deve comunicare al Comune l’inizio dell’attività; entro il 31/12 di ciascun anno, deve inviare la dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione o l’aggiornamento dei medesimi; entro 20 giorni, la sospensione o l’interruzione dell’attività. In caso di sospensione o interruzione superiore a 9 mesi, l’autorizzazione è revocata. Il Comune esercita attività di controllo e vigilanza sul funzionamento dei servizi e delle strutture. Può, pertanto, effettuare ispezioni annuali e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l’autorizzazione. Per effettuare tali attività, il Comune può richiedere la collaborazione della Commissione Tecnico Consultiva. Il Comune, inoltre, ai sensi della normativa, può procedere alla sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione.
Uffici Comunali preposti al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento ex L.R. 20/2002.